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Obbligo assicurativo rischi catastrofali - Cap. 6

Obbligo assicurativo rischi catastrofali - Cap. 6

 

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO

Novità introdotta dalla Legge 40/2025.

L’articolo 23 della normativa prevede l’obbligo per la Compagnia ad anticipare il 30% del danno complessivamente indennizzabile come stimato dalla perizia asseverata da un tecnico abilitato.

Il medesimo articolo precisa la procedura da attivare necessariamente su iniziativa dell’assicurato ed alla quale la Compagnia interessata è obbligatoriamente tenuta.

STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE

Ai fini dell’esercizio della procedura di cui sopra è condizione necessaria che i beni danneggiati siano situati nei territori dove, a causa degli eventi catastrofali assicurati, sia stato dichiarato lo Stato di Ricostruzione di Rilievo Nazionale come definito dall’articolo 2 L . 40/2025.

 

 


A cura di Assifidi Spa

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