- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI FERROVIARI RIUNITI
Obbligo assicurativo rischi catastrofali - Cap. 4
I BENI ASSICURATI: VALORE ASSICURATO
Il D.M. oltre ad individuare e definire i beni oggetto della copertura assicurativa, identifica anche le modalità di determinazione del loro valore, utilizzando concetti propri del sistema assicurativo.
IL FABBRICATO
Deve essere considerato il “valore di ricostruzione a nuovo”, inteso quale importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINARI
Deve essere considerato il “costo di rimpiazzo”, ossia il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
IL TERRENO
Per il terreno trova applicazione la regola del “primo rischio assoluto”, che comporta l’impegno della Compagnia ad indennizzare il danno fino al valore assicurato, anche quando tale valore è inferiore a quello effettivo dei beni assicurati.
La formula “primo rischio assoluto” è quindi un’eccezione alla regola proporzionale, definita dall’articolo 1907 c.c., che diversamente trova applicazione per la determinazione del valore degli altri beni sopra trattati.
In riferimento al terreno occorre, inoltre, prendere in considerazione il “costo di ripristino”, ossia il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
A cura di Assifidi Spa
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