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Mit - Coronavirus, pubblicate le linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili: previste anche le ipotesi di esclusione di responsabilità del debitore in caso di ritardi o inadempimenti

Mit - Coronavirus, pubblicate le linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili: previste anche le ipotesi di esclusione di responsabilità del debitore in caso di ritardi o inadempimenti

Pubblicate sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i cantieri edili con le indicazioni operative per massimizzare l'efficacia delle...

Pubblicate sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i cantieri edili con le indicazioni operative per massimizzare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per far fronte all'emergenza Coronavirus. Le misure, si legge nel documento, seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, sono destinate a tutti i titolari del cantiere, i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere, e sono coerenti con il Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza delle Cooperative, a carattere generale e valido per tutte le categorie, ma in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia. 

Una serie raccomandazioni di carattere generale contenute nelle precedenti disposizioni del governo e dal Protocollo del 14 marzo, sono servite da cornice per la formulazione delle nuove linee guida:

- il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile nei casi in cui le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

- il massimo ricorso alle ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti, e gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;

- la sospensione delle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi, senza compromettere le opere realizzate;

- l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, quando non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l'adozione di strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

- la massima riduzione possibile degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, gestendo l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

- un impegno alla formazione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Su questa base, il governo ha ritenuto utile adottare una serie di ulteriori misure di sicurezza:

- Informazione. Il datore di lavoro è tenuto a informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, consegnando o esponendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi più frequentati gli appositi cartelli con le corrette modalità di comportamento. Nello specifico, gli obblighi a cui attenersi sono: la misurazione della temperatura al personale prima dell'ingresso e, in caso superi i 37,5°, il divieto di accesso; l'accettazione del fatto che, in caso di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) non si potrà più accedere o permanere nel cantiere; l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nella fase di accesso in cantiere (mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); l’impegno a informare immediatamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la prestazione lavorativa; l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, o chi entra nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

- Modalità di accesso dei fornitori esterni dei cantieri. Per ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, per i fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, tramite modalità, percorsi e tempistiche predefinite da integrare nel Paino di sicurezza. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e, nelle attività di carico e scarico, tenersi alla distanza di sicurezza di un metro. Viene previsto l'obbligo, per fornitori, trasportatori o altro personale esterno, di installare gli appositi servizi igienici e vietare l'utilizzo di quelli del personale. Infine, quando sia previsto un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, questo dovrà rispettare la sicurezza fra i lavoratori in ogni spostamento, eventualmente facendo ricorso ad un numero maggiore di mezzi.

- Pulizia e sanificazione del cantiere. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare una serie di misure, fra cui: la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l'accesso contemporaneo di più persone; la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro, mettendo a disposizione nel cantieri lo specifico detergente; verificare l'avvenuta sanificazione di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per le stesse finalità; nel caso di una persona all'interno del cantiere con Covid-19, è tenuto a provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi, secondo quanto stabilito dalla circolare del ministero della Salute del 22 marzo. La periodicità della sanificazione sarà stabilita dal datore di lavoro in base alle caratteristiche e all'utilizzo dei locali e dei mezzi di trasporto, mentre nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici, in accordo con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: gli operatori di pulizia dovranno essere dotati di tutti gli indumenti e dispositivi di protezione individuale, e utilizzare i prodotti indicati dalla circolare del ministero della Salute del 22 marzo.

- Precauzioni igieniche personali. Le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare tutte le precauzioni igieniche, e in particolare il frequente lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, per cui il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione i mezzi detergenti idonei.

- Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Nel protocollo è stabilito, in premessa, che l'adozione delle misure di igiene e dei Dpi è di fondamentale importanza ma resta legata alla disponibilità in commercio dei dispositivi. Comunque, viene stabilito che le mascherine siano utilizzate in modo conforme a quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità e, nel caso sia difficile trovarle, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. L'azienda è invitata a rendere disponibile il liquido detergente (secondo le indicazioni dell’Oms). Nei casi in cui le attività da eseguire in cantiere non consentano di mantenere le distanze di sicurezza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...); in questo caso, in mancanza degli idonei Dpi, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso, se necessario, alla Cassa Integrazione Ordinaria.Infine, è stabilito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori si occupi di integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, e che invece sia il datore di lavoro responsabile della distribuzione a chiunque sia impegnato nelle lavorazioni di tutti i Dpi, anche con tute usa e getta, e che assicuri la presenza in ogni cantiere di un presidio sanitario e, quando obbligatorio, di un apposito servizio medico e un apposito pronto intervento.

- Gestione degli spazi comuni. L’accesso a questi spazi, comprese le mense e gli spogliatoi, è contingentato, prevedendo una ventilazione continua dei locali, assicurando un tempo di sosta ridotto all'interno e il mantenimento della distanza di sicurezza; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile che non siano utilizzati e, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è tenuto ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori, compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere. E' responsabilità del datore di lavoro garantire una sanificazione giornaliera di questi spazi, con appositi detergenti, e anche delle tastiere dei distributori di bevande.

- Organizzazione del cantiere. Per la durata del periodo di emergenza e favorendo le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori, in modo da diminuire i contatti, creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere, riguardo all’apertura, alla sosta e all’uscita.

- Gestione di una persona sintomatica in cantiere. Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere, che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In seguito, sarà responsabilità del datore di lavoro di collaborare con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" della persona affetta d Covid-19: nel periodo dell’indagine, lo stesso potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.

- Sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria deve rispettare le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della Salute (cosiddetto "Decalogo"), privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica, si specifica, non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. In merito, è stabilito che il medico collabori con il datore di lavoro e le RLS/RLST, oltre che con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e che si occupi di segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; il datore di lavoro provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy.

In un'appendice al provvedimento, infine, sono elencate una serie di ipotesi, relative alle attività di cantiere, in cui è prevista esclusione della responsabilità del debitore in caso di applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o di inadempimenti nelle attività. Si tratta di un elenco di ipotesi esemplificativo e non esaustivo, la cui ricorrenza comunque deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Questi i casi elencati:

- la lavorazione impone una distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) con conseguente sospensione delle attività;

- l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, con conseguente sospensione delle attività;

- l'accertamento di un lavoratore affetto da COVID-19 con la conseguente necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, da cui consegue la sospensione delle lavorazioni; 

- nei casi in cui è previsto il pernottamento degli operai, e il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili, con la conseguente sospensione delle attività;

- indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere, con la conseguente sospensione delle lavorazioni.

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