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ANSFISA: statuto e regolamento in GU. Al via il 1 maggio

ANSFISA: statuto e regolamento in GU. Al via il 1 maggio

Pubblicati sull'edizione di oggi della Gazzetta ufficiale, serie generale n.100, due decreti del ministero delle Infrastrutture con il Regolamento e lo Statuto di Ansfisa, ...

Pubblicati sull'edizione di oggi della Gazzetta ufficiale, serie generale n.100, due decreti del ministero delle Infrastrutture con il Regolamento e lo Statuto di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la cui vigilanza è stata estesa, con il decreto-legge cosiddetto "Genova", emanato in seguito al crollo del ponte Morandi, all'infrastruttura stradale e autostradale. La Corte dei conti ha provveduto il 25 marzo alla registrazione dei due decreti, che erano stati firmati rispettivamente il 13 e il 28 febbraio 2020 dal ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e di concerto da quello dell'Economia, Roberto Gualtieri e per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. Entrambi i testi entrano in vigore il primo maggio 2020.

Lo Statuto:

- all'articolo 1 è stabilita la personalità giuridica e l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria dell'Agenzia, con sede a Roma presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, con sede a Genova. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Mit, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

- l'articolo 2 chiarisce le funzioni di Ansfisa: questa, si legge, svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. Si compone di due articolazioni, una in materia di sicurezza delle ferrovie e l'altra in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade che appartengono anche alla rete stradale transeuropea, e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. In particolare, con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica previsti dai decreti attuativi della direttiva europea sulla sicurezza ferroviaria, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale; per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorità nazionale preposta alla sicurezza sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti dall'articolo 12 del decreto Genova ("Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti") con poteri anche sanzionatori. Lo stesso articolo infine precisa che l'Agenzia può stipulare convenzioni, accordi e contratti con il MIT e con altri soggetti pubblici e privati.

- l'articolo 3 elenca gli organi da cui è composta l'Agenzia, e cioè il direttore, il Comitato direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti, mentre i successivi articoli specificano le funzioni dei singoli organi: il direttore (art. 4), eletto con un mandato della durata massima di tre anni e rinnovabile per una sola volta, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal ministro vigilante. Il comitato direttivo (art. 5) è nominato per la durata di tre anni, ed è composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, per i quali vige l'incompatibilità con qualsiasi altro ruolo professionale. Fra i compiti specifici ci sono quello di deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, di emanare le delibere per la definizione delle norme in materia di sicurezza; di deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, e i programmi per le attività di autorizzazione e certificazione. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore almeno una volta ogni tre mesi, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti (art. 6), a cui sono affidati il controllo sulle attività dell'Agenzia, sono nominati con decreto del Mit, e con designazione di un componente da parte del ministro dell'Economia. Fra i suoi compiti, oltre all'accertamento della regolarità dei libri contabili, ci sono quelli di ispezione e controllo.

- all'articolo 8 sono stabilite le regole relative al personale dell'Agenzia: a questo si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi e individuali, ed è inoltre previsto che l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, possa avvalersi di personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche.

- l'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Mit, a cui compete anche l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti. Per questo, l'Agenzia è tenuta a trasmettere periodicamente al ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti, mentre il direttore dell'Agenzia è tenuto ad inviare sia al Mit che al ministero dell'Economia i piani pluriennali di investimento, i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori. Infine, lo stesso articolo stabilisce che i due ministeri, Mit e Mef, siano responsabili di stipulare una convenzione, da rinnovare ogni tre anni, con cui sono definiti: gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità dei finanziamenti, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. 

Il Regolamento:

- Dopo aver chiarito i singoli provvedimenti giuridici da cui deriva la validità del Regolamento (art. 1), l'articolo 2 elenca i principi a cui si ispira l'organizzazione dell'Agenzia: fra questi ci sono l'autonomia e la responsabilizzazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia; l'ottimale valorizzazione del personale; economicità, efficienza e impiego razionale delle risorse disponibili; la semplificazione dei processi di lavoro, la chiarezza degli obiettivi assegnati, efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti; la flessibilità e l'orientamento all'innovazione tecnologica; l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; il contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione.

- l'articolo 3 ne definisce la struttura organizzativa, costituita da: una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie; una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa; un settore di staff, competente ad esercitare le funzioni in materia di affari generali, legali, finanza e controllo; una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale di diretto supporto al direttore.

- in base all'articolo 4, il direttore dell'Agenzia ha il compito di nominare un vicedirettore. Gli articoli successivi elencano i compiti e le funzioni della struttura organizzativa: la Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie (art. 5) è articolata in quattro aree (norme di esercizio e standard tecnici; autorizzazioni e certificazioni; ispettorato e controlli; adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria. Per ognuna di queste aree sono poi elencate le competenze specifiche) e da 17 uffici di livello dirigenziale non generale; la Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e per la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa (art. 6) si compone di cinque aree (normativa e standard tecnici; adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza; sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie; sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili; miglioramento degli standard di sicurezza) articolate in 18 uffici di livello dirigenziale non generale; lo staff (art. 7) è diviso in 6 uffici di livello dirigenziale non generale mentre la Segreteria tecnica (art. 8) è un ufficio di livello dirigenziale non generale di diretta collaborazione del direttore.

- la dotazione organica dell'Agenzia è stabilita all'articolo 9 e riassunta in una tabella A in allegato al provvedimento. Il personale può comprendere un massimo di 569 unità, delle quali 2 sono dirigenti di livello generale e 42 dirigenti di livello non generale. Il numero di unità di personale non dirigente determinato nella dotazione organica - si chiarisce nello stesso articolo - è ripartito nelle aree professionali di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC; il personale dell'Agenzia (art. 10), secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali e secondo le tabelle retributive dell'ENAC, è articolato in quattro aree professionali: dirigenziale, professionale, tecnica e amministrativa, per ognuna della quali sono definiti compiti e funzioni principali. Il reclutamento del personale dell'Agenzia infine avviene tramite procedure concorsuali o selettive basate sui principi della pubblicità, oggettività, trasparenza, pari opportunità. Allo stesso modo anche la selezione del dirigente dell'Agenzia avviene con concorso pubblico, per esami, o per titoli ed esami, oppure per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia, previa valutazione al Comitato direttivo, e con contratti a tempo determinato, per una durata da tre a cinque anni.

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